Art. 2
In vigore dal 23 ott 2019
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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