Art. 2

In vigore dal 22 ott 2019
1.   Gli organizzatori assicurano che il loro sistema individuale di raccolta elettronica sia conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato nel corso dell’intero periodo di raccolta. 2.   Gli organizzatori notificano senza indebito ritardo all’autorità competente dello Stato membro di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 le modifiche introdotte nel sistema o nelle misure organizzative di sostegno una volta che il sistema è stato certificato da tale autorità, qualora tali modifiche possano influire sulla valutazione alla base della certificazione. Prima di procedere in tal senso, gli organizzatori possono chiedere il parere dell’autorità competente per verificare se la modifica possa avere tale impatto e se quindi debba essere notificata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1799:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo