Art. 1

In vigore dal 17 ott 2019
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato: 1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: «d) relativi a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni.»; 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 In deroga all', a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 bis 1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono: a) per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I; b) per quanto concerne l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato I; c) per quanto concerne la Commissione: i) l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili; ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate conformemente al presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell'allegato I. 3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rapzpresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1735 — Testo vigente | Portale Normativo