Art. 1
In vigore dal 15 ott 2019
All’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:
«9.
In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l’alloggio per beneficiari di protezione internazionale.»
Storico versioni
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