Art. 1
In vigore dal 15 ott 2019
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
« 3. i diversi certificati medici per piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati medici, privilegi e responsabilità dei titolari di certificati medici;»;
2)
all’, i paragrafi, 4, 9, 10 e 13 sono soppressi;
3)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è soppresso;
4)
all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In deroga al paragrafo 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.»;
5)
l’articolo 5 è soppresso;
6)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Rispetto al rilascio di licenze a norma della parte FCL in conformità all’allegato I, l’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alle JAR pertinenti, ottiene un credito pieno a condizione che l’addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l’8 aprile 2016 e che la licenza a norma della parte FCL sia rilasciata entro e non oltre il 1o aprile 2020.»;
7)
l’articolo 10 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l’addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall’autorità competente un’approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro sono autorizzate a fornire l’addestramento di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione in un territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, qualora abbiano effettuato una dichiarazione all’autorità competente secondo le modalità di cui alla norma DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove ciò sia richiesto ai sensi della norma DTO.GEN.230, lettera c), di tale allegato, qualora l’autorità competente abbia approvato il programma di addestramento.»;
b)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
8)
all’articolo 10 ter, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
9)
all’articolo 10 quater, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;
11)
all’articolo 11 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
12)
all’articolo 12, i paragrafi 1 ter, 2, 3, 5 e 6 sono soppressi;
13)
all’articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Quando uno Stato membro si avvale dei requisiti di cui ai paragrafi 2 bis e 4, lo notifica sia alla Commissione sia all’Agenzia. Tale notifica descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.»;
14)
l’allegato I (parte FCL), l’allegato VI (parte ARA) e l’allegato VIII (parte DTO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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