Art. 2
In vigore dal 14 ott 2019
Le menzioni protette a norma dell’ possono essere utilizzate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per designare prodotti vitivinicoli non conformi alla definizione e alle condizioni di utilizzo delle menzioni protette di cui al suddetto articolo e importati dalla Bosnia-Erzegovina e commercializzati nel territorio dell’Unione, se tali menzioni sono utilizzate tradizionalmente nel territorio di tale paese terzo.
Allo scadere del periodo di cinque anni potranno essere legalmente commercializzati, fino ad esaurimento di tutte le scorte esistenti, solo i prodotti vitivinicoli di cui al primo paragrafo importati nell’Unione dalla Bosnia-Erzegovina prima della scadenza del periodo di cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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