Art. 1
In vigore dal 10 ott 2019
Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, che contribuirà in euro l’importo indicato alla voce “Regno Unito” e alla colonna “Totale delle risorse proprie” della tabella 7 della parte “A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell’Unione” della sezione “entrate” del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (3), adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell’importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l’esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;
b)
il Regno Unito abbia versato, entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell’anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell’anno 2019;
c)
il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e»
2)
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il Regno Unito abbia versato, entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all’, paragrafo 1, secondo comma; e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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