Art. 1
In vigore dal 9 ott 2019
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per:
1)
trattori stradali;
2)
autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
3)
autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);
4)
rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali;
originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
1)
ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;
2)
ruote per quad da strada;
3)
parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;
4)
ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];
5)
ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro massimo del cerchio di 16 pollici.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice TARIC aggiuntivo
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd
50,3
C508
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.
50,3
C509
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.
50,3
C510
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
50,3
Cfr. allegato I
Tutte le altre società
66,4
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
6. Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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