Art. 1
In vigore dal 8 ott 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificate con il codice NC 3102 80 00, e originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America.
2. Il dazio antidumping è un importo fisso per tonnellata applicabile alle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società sotto elencate:
Paese
Società
Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)
Codice aggiuntivo TARIC
Russia
PJSC Acron
42,47
C500
Russia
Società per azioni privata «Azot»
27,77
C501
Russia
Società per azioni privata «Nevinnomyssky Azot»
27,77
C504
Russia
Tutte le altre società
42,47
C999
Trinidad e Tobago
Methanol Holdings (Trinidad) Limited
22,24
C502
Trinidad e Tobago
Tutte le altre società
22,24
C999
Stati Uniti d’America
CF Industries Holdings, Inc.
29,48
C503
Stati Uniti d’America
Tutte le altre società
29,48
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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