Art. 2

In vigore dal 2 ott 2019
La protezione concessa ai sensi dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito dei decreti del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018 relativi alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny», pubblicati rispettivamente il 20 settembre 2017 e il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1683 — Testo vigente | Portale Normativo