Art. 2
In vigore dal 2 ott 2019
La protezione concessa ai sensi dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito dei decreti del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018 relativi alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny», pubblicati rispettivamente il 20 settembre 2017 e il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1683:oj#art-2