Art. 11

Misure tecniche specifiche per le acque ad ovest della Scozia

In vigore dal 1 ott 2019
Misure tecniche specifiche per le acque ad ovest della Scozia 1.   A decorrere dal 1o luglio 2020 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, nelle acque dell’Unione, a est di 12° O (acque ad ovest della Scozia) si conformano alle seguenti misure tecniche: a) uso obbligatorio di un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza del motore pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm, per la pesca dello scampo (Nephrops norvegicus); b) uso obbligatorio di un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di dimensioni pari ad almeno 160 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm e se le catture sono costituite per più del 30 % da scampi (Nephrops norvegicus). 2.   Un attrezzo o dispositivo selettivo che, a giudizio dello CSTEP, presenta caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano equivalenti o superiori rispetto alle misure di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato in alternativa a tali misure.
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