Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta»: l’armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all’esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose; ciò include gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta muniti di aree per la conservazione di alimenti e altri articoli non accessibili ai clienti, ma esclude i minibar e i frigoriferi cantina;
2.
«alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
3.
«unità di condensazione»: il prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a energia elettrica e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all’interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione, definito nel regolamento (UE) 2015/1095;
4.
«armadio con sistema remoto»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che, per funzionare come apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti (unità di condensazione e/o compressore e/o unità di condensazione ad acqua) che non sono parte integrante dell’armadio;
5.
«apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente sottoposto a prova e approvato per la trasformazione alimentare, come le gelatiere, i distributori automatici refrigerati dotati di microonde o le macchine del ghiaccio; sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di uno scomparto appositamente progettato per la trasformazione alimentare che rappresenta meno del 20 % del volume netto totale dell’apparecchio;
6.
«volume netto»: la parte, espressa in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), del volume lordo di uno scomparto una volta detratto il volume dei componenti e degli spazi inutilizzabili per la conservazione o l’esposizione di alimenti e altri articoli;
7.
«volume lordo»: il volume, espresso in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), delimitato dai rivestimenti interni dello scomparto, senza accessori interni e con la porta o il coperchio chiuso;
8.
«specificamente sottoposto a prova e approvato»: il prodotto che soddisfa tutte le specifiche seguenti:
a)
è stato specificamente progettato e sottoposto a prova per la condizione di esercizio o l’applicazione menzionata, conformemente alla normativa dell’Unione citata o agli atti collegati, alla legislazione applicabile dello Stato membro e/o alle pertinenti norme europee o internazionali;
b)
è accompagnato dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di esercizio o l’applicazione in questione;
c)
è immesso sul mercato specificamente per le condizioni di esercizio o l’applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica, dalle informazioni fornite sul prodotto e dal materiale pubblicitario o commerciale;
9.
«frigorifero cantina»: l’apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto per la conservazione del vino, con regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo e dotato di sistemi antivibrazione, definito nel regolamento (UE) 2019/2019;
10.
«scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;
11.
«porta esterna»: la parte di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che può essere spostata o rimossa almeno per consentire l’inserimento del carico nell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o l’estrazione del carico dal medesimo;
12.
«sotto-scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;
13.
«minibar»: l’apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di alimenti nelle camere d’albergo e in ambienti simili, definito nel regolamento (UE) 2019/2019;
14.
«distributore automatico refrigerato a cestelli rotanti»: il distributore automatico refrigerato dotato di cestelli rotanti separati ciascuno da divisori, nei quali gli alimenti e altri articoli sono disposti su una superficie orizzontale e prelevati attraverso singole porte di consegna;
15.
«distributore automatico refrigerato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell’inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco;
16.
«saladette»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o cassetti posti sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti, quali condimenti per pizza o ingredienti per insalate, in modo che siano facilmente accessibili;
17.
«banco orizzontale a servizio assistito con area integrata per la conservazione»: l’armadio orizzontale a servizio assistito che comprende un’area refrigerata per la conservazione di almeno 100 litri (l) per metro (m) di lunghezza, normalmente posta alla base del banco a servizio assistito;
18.
«armadio orizzontale»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta munito di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore e accessibile dall’alto;
19.
«temperatura di esercizio per la refrigerazione»: la temperatura compresa tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 15 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi dotati di sistemi di gestione dell’energia per il risparmio energetico, e tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 10 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi privi di sistemi di gestione dell’energia per il risparmio energetico;
20.
«temperatura di esercizio»: la temperatura di riferimento all’interno di uno scomparto durante la prova;
21.
«armadio d’angolo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo sono inclinate a un angolo tra 30 ° e 90 °;
22.
«temperatura di esercizio per il congelamento»: la temperatura inferiore a -12 gradi Celsius (°C);
23.
«banco a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie»: il banco orizzontale a servizio assistito progettato e commercializzato specificamente per l’esposizione di pesce fresco. È caratterizzato da un letto di ghiaccio in scaglie sulla parte superiore, che mantiene a temperatura il pesce fresco esposto, e da uno scarico di drenaggio integrato;
24.
«modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello, con un identificativo del modello diverso;
25.
«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;
26.
«banca dati dei prodotti»: la raccolta dei dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l’accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto nel regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
27.
«refrigeratore per bevande»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato in modo da raffreddare a una velocità specificata bevande non deperibili imballate, tranne il vino, caricate a temperatura ambiente, in vendita a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente. Il refrigeratore per bevande consente di accedere direttamente alle bevande attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte, cassetti o entrambe le cose. La temperatura all’interno del refrigeratore può aumentare nei tempi morti, ai fini del risparmio energetico, in considerazione della non deperibilità delle bevande;
28.
«indice di efficienza energetica» (IEE): il valore indice per l’efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta espresso in percentuale, calcolato conformemente all’allegato III, punto 2;
Ai fini degli allegati, nell’allegato I figurano definizioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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