Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
(2)
«lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma;
(3)
«lavatrice per uso domestico»: la lavatrice automatica che lava e risciacqua bucato domestico utilizzando acqua e mezzi chimici, meccanici e termici, dotata anche di una funzione di centrifuga e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
(4)
«lavasciuga biancheria per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico che, oltre alle funzioni di una lavatrice automatica, contiene nello stesso cestello un sistema per asciugare i tessuti mediante aria calda e rotolamento, e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE o alla direttiva 2014/53/UE;
(5)
«lavatrice per uso domestico da incasso»: la lavatrice per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente:
a)
per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;
b)
per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
c)
per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
(6)
«lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso»: la lavasciuga biancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente:
a)
per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;
b)
per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
c)
per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
(7)
«lavatrice multicestello per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro;
(8)
«lavasciuga biancheria multicestello per uso domestico»: la lavasciuga biancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro;
(9)
«modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello, con identificativo del modello diverso;
(10)
«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;
(11)
«banca dati dei prodotti»: la raccolta dei dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l’accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369;
(12)
«eco 40-60»: il nome del programma che, stando a quanto dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario, è in grado di lavare, nello stesso ciclo di lavaggio, la biancheria di cotone con un grado di sporco normale dichiarata lavabile a 40 °C o a 60 °C e a cui si riferiscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’efficienza energetica, all’efficienza di lavaggio, all’efficacia di risciacquo, alla durata del programma e al consumo di acqua;
(13)
«programma»: la serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a lavare, asciugare o lavare e asciugare in modo continuo determinati tipi di tessuto;
(14)
«ciclo di lavaggio»: il processo completo di lavaggio definito dal programma selezionato che consiste in una serie di diverse operazioni che includono lavaggio, risciacquo e centrifuga;
Ai fini degli allegati, nell’allegato I figurano definizioni supplementari.
Storico versioni
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