Art. 6
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
In vigore dal 1 ott 2019
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del presente regolamento.
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