Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 1 ott 2019
Il regolamento (UE) n. 548/2014 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali.
Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014.
2. Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:
a)
trasformatori di misura, progettati specificamente per trasmettere un segnale di informazione a strumenti di misura, contatori e dispositivi di controllo o protezione o altri apparecchi simili;
b)
trasformatori specificamente progettati e destinati a fornire un’alimentazione in corrente continua ai carichi elettronici o raddrizzatori. Tale deroga non include i trasformatori che sono destinati a fornire un’alimentazione in corrente alternata da fonti di corrente continua, quali i trasformatori per le turbine eoliche o le applicazioni fotovoltaiche o i trasformatori progettati per applicazioni di distribuzione e trasmissione di corrente continua;
c)
trasformatori progettati specificamente per essere collegati direttamente a un forno;
d)
trasformatori progettati specificamente per essere installati su piattaforme offshore fisse o galleggianti, su turbine eoliche offshore o a bordo di navi e di tutti i tipi di imbarcazioni;
e)
trasformatori progettati specificamente per fornire energia per un periodo limitato di tempo quando la normale alimentazione viene interrotta a causa di un evento non programmato (ad esempio un guasto) o della rimessa a nuovo dell’impianto, ma non per l’aggiornamento in via definitiva di una sottostazione esistente;
f)
trasformatori (con avvolgimenti separati o auto-connessi) collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;
g)
trasformatori di messa a terra, progettati specificamente per essere collegati a un impianto elettrico al fine di fornire un collegamento neutro per la messa a terra, direttamente o mediante un’impedenza;
h)
trasformatori di trazione progettati specificamente per essere montati su materiale rotabile, collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;
i)
trasformatori di avviamento progettati specificatamente per l’avviamento di motori trifase a induzione in modo da eliminare le cadute di tensione di alimentazione e che restano privi di alimentazione durante il funzionamento normale;
j)
trasformatori di prova progettati specificamente per essere utilizzati in un circuito al fine di produrre una data tensione o una data corrente per testare materiale elettrico;
k)
trasformatori per saldatrici progettati specificatamente per essere utilizzati in apparecchiature per la saldatura ad arco o apparecchiature per la saldatura a resistenza;
l)
trasformatori progettati specificatamente per applicazioni antidetonanti in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
m)
trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione);
n)
trasformatori di interfaccia da media tensione (MT) a media tensione (MT) fino a 5 MVA usati come trasformatori di interfaccia in programmi di conversione della tensione di rete e posti in corrispondenza della giunzione tra due livelli di tensione di due reti a media tensione e che devono essere in grado di sopportare sovraccarichi di emergenza;
o)
trasformatori di potenza medi e grandi progettati specificamente per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari quali definiti all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio **; (*2);
p)
trasformatori di potenza trifase medi con una potenza nominale inferiore a 5 kVA,
ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento.
3. Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:
a)
sostituzione del nucleo o di parte di esso;
b)
sostituzione di uno o più avvolgimenti completi.
Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti.
(*1) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere;"
(*2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3) “trasformatore di potenza medio”: un trasformatore di potenza in cui tutti gli avvolgimenti hanno una potenza nominale inferiore o uguale a 3 150 kVA e una tensione d’uscita massima superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV;
4) “grande trasformatore di potenza”: un trasformatore di potenza in cui almeno un avvolgimento ha una potenza nominale superiore a 3 150 kVA o una tensione d’uscita massima superiore a 36 kV;»;
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) “trasformatore di potenza medio montato su palo”: un trasformatore di potenza con una potenza nominale non superiore a 400 kVA, adatto a un uso esterno e progettato specificamente per essere montato su strutture di sostegno di linee elettriche aeree;»;
c)
all’ sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 22):
«17) “valore/i dichiarato/i”: i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE e, se del caso, i valori usati per calcolarli;
18) “trasformatore a doppia tensione”: un trasformatore avente uno o più avvolgimenti con due tensioni disponibili, al fine di poter funzionare e fornire potenza nominale con uno dei due diversi valori di tensione;
19) “prova in presenza di testimoni”: osservazione attiva delle prove fisiche effettuate sul prodotto in esame da un terzo, al fine di formulare conclusioni sulla validità e sui risultati della prova. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità delle prove e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;
20) “prova di accettazione in fabbrica”: una prova effettuata sui prodotti ordinati, in cui i clienti utilizzano la prova in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali, prima che i prodotti siano accettati o messi in servizio;
21) “modello equivalente”: il modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;
22) “identificativo del modello”: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue uno specifico modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante o importatore.»;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.
Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell’energia elettrica si discostano dalla tensione normale all’interno dell’Unione (*3), gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell’allegato I.
(*3) La norma Cenelec EN 60038 include nell’allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.»;"
4)
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
a)
da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure
b)
dai calcoli effettuati in base al progetto o derivati per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o da entrambi,
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.
4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.»;
5)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1o luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:
—
valutazione della misura in cui i requisiti stabiliti per la fase 2 sono stati efficaci in termini di costi e della necessità di introdurre requisiti più severi nella fase 3;
—
adeguatezza delle concessioni introdotte per i trasformatori di potenza medi e grandi nei casi in cui i costi di installazione sarebbero sproporzionati;
—
possibilità di utilizzare il calcolo del PEI per le perdite, oltre alle perdite in valori assoluti, per i trasformatori di potenza medi;
—
possibilità di adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico ai requisiti minimi stabiliti per i trasformatori elettronici, di tipo a secco e immersi in un liquido;
—
opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per i trasformatori di potenza piccoli;
—
adeguatezza delle deroghe accordate per i trasformatori in applicazioni offshore;
—
adeguatezza delle concessioni per i trasformatori montati su palo e per speciali combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;
—
possibilità e opportunità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, quali il rumore e l’efficienza dei materiali.»;
6)
l’articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8 come segue:
«Articolo 8
Elusione
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;
7)
gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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