Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 1 ott 2019
Valutazione di conformità 1.   Le procedure applicabili alla valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE sono il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione descritto nell’allegato V della stessa direttiva. 2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati dei parametri di cui all’allegato II, punto 2, lettera c). 3.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute: a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o entrambe le cose. La documentazione tecnica comprende i dettagli e i risultati di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi. La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.
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