Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 ott 2019
Ambito di applicazione 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: a) motori elettrici a induzione senza spazzole, commutatori, collettori rotanti o collegamenti elettrici al rotore, previsti per funzionare a una tensione sinusoidale di 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, che: i) hanno due, quattro, sei o otto poli; ii) hanno una tensione nominale U N superiore a 50 V e fino a 1 000 V inclusi; iii) hanno una potenza nominale P N compresa tra 0,12 kW e 1 000 kW inclusi; iv) hanno caratteristiche basate su un funzionamento in continuo; e v) sono previsti per funzionare ad avviamento diretto; b) variatori di velocità con 3 fasi di ingresso che: i) sono previsti per funzionare con un motore di cui alla lettera a), con un intervallo di potenza nominale del motore compreso tra 0,12 kW e 1 000 kW; ii) hanno una tensione nominale superiore a 100 V e fino a 1 000 V inclusi in corrente alternata (CA); iii) hanno una sola tensione di uscita CA. 2) Le specifiche di cui all’allegato I, sezione 1, e sezione 2, punti 1, 2, da 5 a 11 e 13, non si applicano ai seguenti motori: a) motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto, anche disponendo di uno scudo e di un cuscinetto anteriore provvisori; il motore deve condividere componenti comuni (a parte i connettori come i bulloni) con l’unità azionata (per esempio, un asse o un alloggiamento) e non è progettato in modo da poter essere interamente separato dall’unità azionata e funzionare in maniera indipendente. Il processo di separazione rende il motore inoperante; b) motori dotati di variatore di velocità integrato (variatori compatti) per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal variatore di velocità; c) motori con freno integrato che costituisce parte integrante dell’interno del motore e non può essere rimosso né alimentato da una fonte di energia separata durante il collaudo dell’efficienza del motore; d) motori specificamente progettati e designati per funzionare esclusivamente: i) a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare; ii) a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C; iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C; iv) a temperature dell’aria ambiente inferiori a -30 °C; oppure v) a temperature del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiori a 0 °C o superiori a 32 °C; e) motori specificamente progettati e designati per funzionare interamente immersi in un liquido; f) motori con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’ della direttiva 2009/71/Euratom (8) del Consiglio; g) motori protetti dalle esplosioni specificamente progettati e certificati per i lavori nelle miniere, quali definiti all’allegato I, punto 1, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); h) motori in apparecchiature senza fili o a batteria; i) motori in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento; j) motori in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento; k) motori dotati di commutatori meccanici; l) motori completamente chiusi non ventilati (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated); m) motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2022 e commercializzati specificamente come tali; n) motori a velocità multiple, vale a dire motori con avvolgimenti multipli o un avvolgimento commutabile, che presentano un diverso numero di poli e velocità; o) motori progettati specificamente per i veicoli a trazione elettrica. 3) Le specifiche di cui all’allegato I, sezione 3, e sezione 4, i punti 1, 2 e da 5 a 10, non si applicano ai seguenti variatori di velocità: a) variatori di velocità integrati in un prodotto e la cui prestazione energetica non può essere collaudata indipendentemente dal prodotto, vale a dire che un tentativo in tal senso rende il variatore di velocità o il prodotto inoperante; b) variatori di velocità con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’ della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio; c) variatori rigenerativi; d) variatori ad alimentazione sinusoidale.
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