Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

In vigore dal 1 ott 2019
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Notifica di inadempimento Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non notifichino alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue: a) nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero; b) nel caso di informazioni qualitative, la situazione “nulla da segnalare”.»; 3) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «NOTIFICHE E COORDINAMENTO SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E INFORMAZIONI RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI»; 4) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.» 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Informazioni supplementari Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d’informazione di cui all’, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione»; 6) L’articolo 9 è così modificato: a) il titolo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: Definizione dei prezzi e dei quantitativi b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.»; c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1bis.   Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri possono delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione della Commissione di cui all’. Gli Stati membri informano la Commissione dell’identità degli operatori cui è conferita tale delega.»; 7) gli articoli 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell’IVA. Articolo 11 Notifica settimanale dei prezzi Salvo disposizioni specifiche contrarie dell’allegato I, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente. Articolo 12 Notifica non settimanale sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato Gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione, entro i termini prescritti, quanto segue: a) le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all’allegato II; b) le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all’allegato III.»; 8) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1746:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo