Art. 44
Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo
In vigore dal 30 set 2019
Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo
1. Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l’elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo che il rispettivo Stato membro ha designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di effettuare i controlli ufficiali su una o più delle categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento.
2. Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascun posto di controllo frontaliero e punto di controllo designato usando
a)
il formato indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (35) per fornire le informazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
le abbreviazioni e le specifiche di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-44