Art. 1
In vigore dal 27 set 2019
Il regolamento (UE) 2015/2195 è così modificato:
1)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
2)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
3)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
4)
l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
5)
l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
6)
l’allegato IX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
7)
l’allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;
8)
l’allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
9)
l’allegato XV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;
10)
l’allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;
11)
il testo dell’allegato XI del presente regolamento è aggiunto come allegato XXI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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