Art. 1

In vigore dal 27 set 2019
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tuttavia per quanto riguarda le domande per i titoli gli Stati membri possono decidere di disporre le modalità operative necessarie per consentirne la presentazione di sabato, di domenica o in un giorno festivo. In tal caso la data di fine applicabile è il sabato, la domenica o il giorno festivo in questione e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro decide di disporre tali modalità operative, procede alla loro pubblicazione.»; 2) è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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