Art. 1

In vigore dal 27 set 2019
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato: (1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e per la determinazione dei composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XIX»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Almeno uno dei panel è un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato.»; (2) all'articolo 2 bis, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nell'ordine previsto dal diagramma di flusso di cui all'allegato I ter, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma.»; (3) la tabella «ALLEGATI Sommario» è sostituita dalla tabella dell'allegato I del presente regolamento; (4) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento; (5) all'allegato I bis, il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1. Ciascun campione elementare deve essere suddiviso in campioni di laboratorio, conformemente al punto 2.5 della norma EN ISO 5555, e sottoposto alle analisi nell'ordine indicato nel diagramma di flusso di cui all'allegato I ter o in qualunque altro ordine casuale.»; (6) l'allegato I ter è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento; (7) l'allegato V è soppresso; (8) all'allegato VII, il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «4.2. n-esano (qualità per cromatografia). L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili.»; (9) l'allegato XII è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento; (10) l'allegato XVII è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; (11) l'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento; (12) l'allegato XIX è sostituito dal testo dell'allegato VII del presente regolamento; (13) all'allegato XX, il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «4.2. n-esano per cromatografia o analisi dei residui. L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili. I solventi con punto di ebollizione superiore a quello dell'n-esano hanno tempi di evaporazione più lunghi. Tuttavia, vengono preferiti a causa della tossicità dell'esano. Verificare la purezza, ad esempio controllando il residuo d'evaporazione di 100 ml di solvente. AVVERTENZA: i vapori possono incendiarsi. Tenere lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere i contenitori ben chiusi. Usare con ventilazione adeguata. Evitare l'accumulo di vapori ed eliminare ogni possibile causa di incendio, quali riscaldatori o apparecchi elettrici non antideflagranti. Nocivo per inalazione: può causare danni alle cellule del sistema nervoso. Evitare di respirare i vapori, usare se necessario un apparecchio respiratorio adatto. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. L'isoottano è un liquido infiammabile che presenta un rischio di incendio. I limiti di esplosività nell'aria sono compresi tra 1,1 % e 6,0 % (frazione volumetrica). È tossico per ingestione e per inalazione. Utilizzare una cappa ventilata in buone condizioni di funzionamento per lavorare con questo solvente.»
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