Art. 2

In vigore dal 25 set 2019
1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento. 2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1584:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo