Art. 2
In vigore dal 25 set 2019
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento.
2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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