Art. 3

Norme aggiuntive in merito ai controlli ufficiali specifici sulle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti

In vigore dal 23 set 2019
Norme aggiuntive in merito ai controlli ufficiali specifici sulle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti 1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione delle seguenti partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, purché siano conformi alle prescrizioni fissate al paragrafo 2: a) i prodotti di origine animale elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007; b) i prodotti composti elencati nell’allegato I, capitoli da 16 a 22, della decisione 2007/275/CE che sono soggetti a controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri di arrivo nell’Unione in conformità all’ di detta decisione. 2.   Le partite di prodotti di cui al paragrafo 1 sono accompagnate dai seguenti documenti: a) il certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro del quale le merci sono originarie e dal quale sono state spedite in un paese terzo («Stato membro di origine») o il suo equivalente elettronico presentato utilizzando il sistema IMSOC oppure una sua copia autenticata; b) la dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di altre autorità pubbliche del paese terzo che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione, il luogo e la data di scarico e di ricarico nel paese terzo e che confermi quanto segue: i) la partita non ha subito alcuna manipolazione, a parte lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico; ii) lo scarico e il ricarico dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti sono stati effettuati nel rispetto delle norme igieniche per evitare la contaminazione incrociata; iii) i prodotti di origine animale e i prodotti composti sono stati immagazzinati in condizioni igieniche e alla temperatura richiesta per i tipi di merci in questione; c) la dichiarazione dell’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione con la quale quest’ultima accetta di ricevere la spedizione; tale dichiarazione non è tuttavia richiesta qualora la partita faccia ritorno allo stabilimento di origine situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora non sia possibile fornire i documenti ivi indicati, l’origine della partita può essere autenticata in altro modo in base a prove documentali presentate dall’operatore responsabile della partita. 4.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione può concedere esenzioni dalle prescrizioni fissate al paragrafo 2, lettera b), per le partite sigillate con un sigillo di origine intatto, purché l’operatore responsabile della partita presenti una dichiarazione che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione da parte del paese terzo e confermi che il trasporto è avvenuto in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e di prodotti composti in questione. 5.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/1666, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione abbia rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera c).
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