Art. 2

Controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

In vigore dal 23 set 2019
Controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo 1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli documentali e di identità sulle partite di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. 2.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli fisici sulle seguenti partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo: a) le partite di animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; b) le partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospetta non conformità di tali merci alle norme stabilite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, per confermare tale sospetto o dimostrarne l’infondatezza. 3.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione verifica la conformità delle partite di animali e merci alle seguenti prescrizioni: a) per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e per il materiale germinale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni, a seconda dei casi, in materia di salute e benessere degli animali, fissate nelle norme stabilite all’, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE) 2017/625; b) per i prodotti di origine animale e i prodotti composti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625: i) le prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme stabilite all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625; ii) le prescrizioni aggiuntive fissate all’ del presente regolamento; c) per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e per i prodotti derivati, le prescrizioni fissate nelle norme stabilite all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625; d) per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni in materia di sanità delle piante fissate nelle norme stabilite all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625. 4.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione informa l’autorità competente del luogo di destinazione mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, del fatto che è stato ammesso l’ingresso nell’Unione della partita, con uno specifico luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).
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