Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

In vigore dal 10 set 2019
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: (1) l'articolo 55 è così modificato: (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata.»; (b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   La Commissione concede agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'accesso ai dati non aggregati forniti dalle autorità doganali dello Stato membro che ne ha fatto richiesta e ai dati aggregati a livello unionale. 3 ter.   In deroga al paragrafo 3 bis, la Commissione concede alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati qualora un atto dell'Unione preveda tale accesso.»; (c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica è quello stabilito all'allegato 21-02. In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza al momento dell'esportazione è quello stabilito all'allegato 21 02.»; (2) all'articolo 187, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Quando nel territorio doganale dell'Unione sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»; (3) all'articolo 214 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 può essere fornita mediante formulari o documenti pertinenti, diversi da una stampa del giornale di pesca, che includano un riferimento a tale giornale di pesca.»; (4) all'articolo 234 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Se l'ufficio doganale di controllo ha chiesto, in conformità all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, che le merci siano presentate in dogana in quanto le autorità doganali hanno individuato un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica relativa a un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentare le merci, tale ufficio precisa al titolare della suddetta autorizzazione: a) il periodo di tempo specifico durante il quale presentare in dogana le merci interessate da tali situazioni; b) l'obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e c) l'obbligo di rispettare quanto disposto al paragrafo 1, lettere da b) a e) e lettera g). In tali situazioni lo svincolo delle merci ha luogo conformemente all'articolo 194 del codice.»; (5) All'articolo 302, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «c) le merci sono trasportate via mare e un riferimento alla relativa polizza di carico è contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.»; (6) all'articolo 311 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si trova nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per trasferire la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente. 4.   L'autorità doganale dello Stato membro di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.»; (7) all'articolo 324, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all' del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (*1);. (*1)  Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;" (8) l'articolo 329 è così modificato: (a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Quando le merci sono caricate in un porto marittimo su una nave che non è destinata a un servizio regolare di trasporto marittimo a norma dell'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave. 4.   Quando il paragrafo 3 non si applica e le merci sono caricate su una nave o su un aeromobile senza un successivo trasbordo per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.»; (b) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i paragrafi 6 e 7 non si applicano in caso di esportazione di merci unionali che rientrano in una delle categorie di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il paragrafo 7 non si applica in caso di riesportazione di merci non unionali.»; (9) all'articolo 332, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui al primo comma non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti o nella situazione di cui all'articolo 329, paragrafo 7.». (10) l'articolo 333 è così modificato: (a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell'Unione in più di una spedizione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci solo una volta che tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. 5.   In circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente lasciano il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascuna delle persone di cui all'articolo 267, paragrafo 2, del codice può chiedere all'ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate per la prima volta di informare gli altri uffici doganali di uscita a partire dai quali parte delle merci lascerà il territorio doganale dell'Unione. Ciascun ufficio doganale di uscita verifica l'uscita materiale delle merci che lasciano il territorio doganale dell'Unione a partire da tale ufficio. I successivi uffici doganali di uscita informano il primo ufficio doganale di uscita in merito alle merci che hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a partire da tali uffici. Il primo ufficio doganale di uscita e i successivi uffici doganali di uscita si scambiano tale informazione di comune accordo e senza ricorrere al sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Il primo ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»; (b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   In deroga al paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.»; (c) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi; (11) l'articolo 340 è così modificato: (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale dell'Unione un trasporto che doveva terminare al di fuori dello stesso, le società o autorità in causa informano di tale modifica l'ufficio doganale di uscita e possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo di tale ufficio doganale.»; (b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.»; (12) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; (13) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; (14) nell'allegato 21-01, dopo la riga relativa al dato n. 3/39, è inserita la seguente riga: «3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40» (15) nell'allegato 21-02, dopo la riga relativa al dato n. 1/10, sono inserite le seguenti righe: «3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40 44 – an ..40 4/4 Calcolo delle imposte - Base imponibile (*2) Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/4 47 – an ..6 + n ..16,6 (16) nell'allegato 23-01, nella tabella, nella prima colonna, la riga Zona P è modificata come segue: (a) i termini «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono soppressi; (b) i termini «Macedonia del Nord» sono inseriti tra i termini «Kosovo» e «Moldova»; (17) nell'allegato 32-01, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»; (18) nell'allegato 32-02, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»; (19) nell'allegato 32-03, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»; (20) nell'allegato 72-04, la parte II è così modificata: (a) nel capo VI, casella 7, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord»; (b) nel capo VII, casella 6, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1394:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo