Art. 1
Oggetto
In vigore dal 28 ago 2019
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso da parte dell’autorità di gestione dei costi delle operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma.
2. Nel caso del FEASR, il presente regolamento istituisce un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, da parte dell’organismo pagatore o di un altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma. Nel caso in cui un organismo pagatore o un altro organismo effettui direttamente operazioni di assistenza tecnica, il rimborso del costo di tali operazioni può essere stabilito anche sulla base di tale finanziamento a tasso forfettario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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