Art. 2

In vigore dal 8 ago 2019
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) il presente regolamento si applica decorrere dal 1o gennaio 2021, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003.
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