Art. 2
In vigore dal 8 ago 2019
I materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 29 agosto 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1338:oj#art-2