Art. 1

In vigore dal 1 ago 2019
1.   La betaina, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale: società: DuPont Nutrition Biosciences ApS, indirizzo: Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen K, Danimarca, è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti conformemente all' del presente regolamento o con il consenso di DuPont Nutrition Biosciences ApS. 3.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 4.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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