Art. 2
In vigore dal 29 lug 2019
Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2020 gli Stati membri autorizzano l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561.
Storico versioni
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