Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
In vigore dal 24 lug 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1)
all', il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7)
«operazione specializzata», un'operazione, diversa dalle operazioni di trasporto aereo commerciale, in cui l'aeromobile è utilizzato per attività specializzate come agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea, voli di collaudo»;
2)
all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i voli che non trasportano passeggeri né merci, in cui il velivolo o l'elicottero viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità, a condizione che l'aeromobile non sia indicato in un certificato di operatore aereo o in una dichiarazione.»;
3)
è inserito il seguente articolo 9 bis bis:
«Articolo 9 bis bis
Requisiti relativi all'equipaggio di condotta per i voli di collaudo
Al pilota che, prima del 20 agosto 2019, abbia svolto la funzione di pilota in comando su un volo di collaudo che, conformemente alla definizione di cui alla norma SPO.SPEC.MCF.100 dell'allegato VIII, è classificato come un volo di collaudo di livello A, deve essere attribuito un credito al fine di conformarsi alla norma SPO.SPEC.MCF.115, lettera a), punto 1) di tale allegato. In tal caso, l'operatore si accerta che il pilota in comando sia informato in merito alle eventuali differenze individuate tra le pratiche operative stabilite prima del 20 agosto 2019 e gli obblighi di cui all'allegato VII, capo E, sezioni 5 e 6, del presente regolamento, compresi quelli derivanti dalle relative procedure stabilite dall'operatore.»;
4)
gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1384:oj#art-1