Art. 1
In vigore dal 24 lug 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
RPC
Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. – contea di Yutian
57,8
B335
Jinan Meide Casting Co., Ltd. - Jinan
39,2
B336
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. - Qingdao
24,6
B337
Hebei XinJia Casting Co., Ltd. – contea di XuShui
41,1
B338
Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. – Xizhaotong Town
41,1
B339
Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. – Linyi City
41,1
B340
China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. – contea di Taigu
41,1
B341
Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. – contea di Yutian
41,1
B342
Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. – LangFang, Hebei
41,1
B343
Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. – Hongqiao Town, contea di Yutian
41,1
B344
Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. - Tangshan
41,1
B345
Taigu Tongde Casting Co., Ltd. – Nanyang Village, Taigu
41,1
B346
Tutte le altre società
57,8
B999
Thailandia
BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd. - Samutsakorn
15,5
B347
Siam Fittings Co., Ltd. - Samutsakorn
14,9
B348
Tutte le altre società
15,5
B999
3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. La Commissione può modificare il paragrafo 2 al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese o della Thailandia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:
a)
nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1;
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese o della Thailandia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c)
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è sottoposta alla presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Su tale fattura figura la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile o di ghisa a grafite sferoidale, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
Storico versioni
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