Art. 1
In vigore dal 22 lug 2019
1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 le autorità doganali prendono i provvedimenti necessari per registrare le importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India, fabbricati da Jindal Saw Limited (codice aggiuntivo TARIC C054).
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dazi antidumping e i dazi compensativi che si possono riscuotere sulle importazioni di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India, fabbricati da Jindal Saw Limited (codice aggiuntivo TARIC C054), tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati di tali inchieste, non superano quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388.
4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti Jindal Saw Limited.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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