Art. 2

Misure di emergenza

In vigore dal 22 lug 2019
Misure di emergenza 1.   Ai pescherecci unionali è fatto divieto di pescare merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26 e di conservare a bordo, trasferire, trasbordare, trasformare a bordo o sbarcare merluzzo bianco e prodotti della pesca a base di merluzzo bianco catturato in tale zona. 2.   In deroga al paragrafo 1, il divieto di pesca del merluzzo bianco non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli oppure con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. 3.   I pescherecci di cui al paragrafo 2 garantiscono che la loro attività di pesca possa essere monitorata in ogni momento. Le catture di merluzzo bianco di tali pescherecci sono registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pescherecci unionali portano e conservano a bordo qualsivoglia cattura accessoria di merluzzo bianco: a) i pescherecci unionali operanti con reti a strascico, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia non superiore a 45 mm nelle sottodivisioni 24, 25 e 26; b) i pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli oppure con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi: i) nelle sottodivisioni 25-26 o ii) nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è superiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti e, indipendentemente dalla profondità delle acque, oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. 5.   I pescherecci di cui al paragrafo 4, lettera b), garantiscono che la loro attività di pesca possa essere monitorata in ogni momento. Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate accidentalmente da tali pescherecci non sono superiori al 10 % delle catture totali espresse in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca. 6.   La deroga prevista al paragrafo 4, lettera b), si applica soltanto ai pescherecci unionali che hanno registrato catture di merluzzo bianco nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2019. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione interessato da tale deroga, gli Stati membri possono autorizzare l'applicazione della deroga a un altro peschereccio dell'Unione che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che il numero di pescherecci unionali beneficiari della deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino. 7.   Le catture accessorie di cui al paragrafo 4 sono registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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Misure di emergenza (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1248) — Testo vigente | Portale Normativo