Art. 2
In vigore dal 12 lug 2019
La Commissione può modificare l'allegato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1,
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e
c)
ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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