Art. 1

In vigore dal 10 lug 2019
(1)   L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: (1)«6.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 20 % delle catture totali in peso o numero di pezzi. Il livello delle catture accessorie di tonno rosso autorizzate è specificato dagli Stati membri nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e non deve mai superare tale percentuale. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall’ICCAT.» (*1)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)." b) I paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa. 9.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca sportiva è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva.»
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