Art. 1

Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

In vigore dal 8 lug 2019
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità 1.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all', lettera a), e dei componenti per la relativa installazione deve essere garantito in conformità ai requisiti dell'allegato I (parte M), fatta eccezione per gli aeromobili elencati al primo comma del paragrafo 2 cui si applicano i requisiti dell'allegato V ter (parte ML). 2.   I requisiti dell'allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore: a) velivoli con massa massima al decollo inferiore o pari a 2 730 kg; b) velivoli ad ala rotante con massa massima al decollo inferiore o pari a 1 200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti; c) altri aeromobili ELA2. Se gli aeromobili di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell'allegato I (parte M). 3.   Per essere elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli aeromobili di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) il programma di manutenzione dell'aeromobile è stato approvato dall'autorità competente conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.302; b) la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all'allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50; c) una revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata e un nuovo certificato di revisione dell'aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.901. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all', lettera a), per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1). 5.   I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all', lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 20 agosto 2019 sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2. 6.   Gli operatori garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all', lettera b), e dei componenti per la relativa installazione conformemente ai requisiti dell'allegato V bis (parte T). 7.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei velivoli plurimotore turboelica di massa massima certificata al decollo inferiore o pari a 5 700 kg sono garantiti conformemente ai requisiti applicabili ad aeromobili non complessi a motore stabiliti all'allegato I (parte M), punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 e M.A.803, all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, all'allegato III (parte 66), punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 e appendici V e VI, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.010 e appendice I, nella misura in cui si applicano ad aeromobili non complessi a motore. (*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;" 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità 1.   Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall'autorità competente conformemente ai requisiti dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V ter (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 20 agosto 2020 l'approvazione da parte dell'autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente ai requisiti dell'allegato I (parte M), capitoli F e G. Tali approvazioni sono valide fino al 20 agosto 2021. 3.   Le approvazioni della manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*2) e valide prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciate in conformità ai requisiti dell'allegato II (parte 145) del presente regolamento. 4.   Come indicato nell'allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, un modulo 3 CAO è rilasciato, su loro richiesta, alle imprese titolari di un'approvazione valida rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Le attribuzioni di tali imprese nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un'impresa di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), sezione A. L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) entro il 20 agosto 2021. Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) o, se precedente, fino al 20 agosto 2021, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente, a seconda dei casi, all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). 5.   Le approvazioni valide delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità rilasciate in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G, si considerano rilasciate in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quater (parte CAMO) entro il 20 agosto 2021. Se l'impresa corregge le non conformità rilevate entro tale data, l'autorità competente rilascia un nuovo certificato di approvazione su modulo 14 in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o fino al 20 agosto 2021, se precedente, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente all'allegato I (parte M), capitolo G. 6.   I certificati di riammissione in servizio (certificates of release to service/authorised release certificates) rilasciati prima del 28 ottobre 2008 da un'impresa di manutenzione, approvata conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ad aeromobili non complessi a motore non coinvolti nel trasporto aereo commerciale, compresi i componenti destinati ad esservi installati, sono considerati rilasciati in conformità all'allegato I (parte M), punti M.A.801 e M.A.802, e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.50. (*2)  Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).»;" 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all'allegato I (parte 66), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera d) e punto M.A.803, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c) e punto ML.A.803, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.035, lettera d), e punto CAO.A.040, lettera b), e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j) e appendice IV.»; 4) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Autorità competenti 1.   Nei casi in cui uno Stato membro designa più di un'entità quale autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni soggette al presente regolamento, sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici; b) un coordinamento è istituito tra tali autorità al fine di assicurare una certificazione e una sorveglianza effettive di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati. 2.   Gli Stati membri assicurano che il personale delle rispettive autorità competenti non svolga attività di certificazione e di sorveglianza quando ci sono elementi per ritenere che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario. 3.   Se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione o sorveglianza ai sensi del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione e/o sorveglianza; b) realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni; d) accedere ai locali pertinenti, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto posseduti o utilizzati da tali persone; e) eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni; f) adottare o avviare, ove opportuno, misure di esecuzione. 4.   I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche dello Stato membro in questione.»; 5) l'articolo 9 è soppresso; 6) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 7) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 8) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; 9) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 10) l'allegato V bis è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 11) è inserito come allegato V ter il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento; 12) è inserito come allegato V quater il testo di cui all'allegato VII del presente regolamento; 13) è inserito come allegato V quinquies il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
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