Art. 1

In vigore dal 8 lug 2019
Il regolamento (CE) n. 29/2009 è così modificato: 1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il paragrafo 2 non si applica: a) agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995; b) agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003 e che cesseranno le operazioni nello spazio aereo di cui all', paragrafo 3, anteriormente al 31 dicembre 2022; c) agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature per il collegamento dati conformi ai requisiti di uno dei documenti Eurocae di cui all'allegato III, punto 10; d) agli aeromobili aventi un numero massimo certificato di posti passeggeri a sedere non superiore a 19, una massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lbs) e un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020; e) agli aeromobili di Stato; f) agli aeromobili che volano nello spazio aereo di cui all', paragrafo 3, per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti per il collegamento dati temporaneamente non operativi alle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi di cui all'allegato III, punto 1, del presente regolamento.»; 2) all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, il riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafo 2; 3) all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, il riferimento all'articolo 3, paragrafo 5, è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafo 4; 4) all'articolo 14, paragrafo 2, il testo «articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004» è sostituito dal testo «articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139»; 5) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono: a) combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato; e b) combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta per i quali i costi di riprogettazione necessari sarebbero sproporzionati.»; 6) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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