Art. 3
Documenti necessari per le verifiche e gli audit
In vigore dal 3 lug 2019
Documenti necessari per le verifiche e gli audit
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate tutti i documenti necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, e all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui all'articolo 9 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1140:oj#art-3