Art. 1
Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
In vigore dal 3 lug 2019
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato I del presente regolamento.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato II del presente regolamento.»;
3)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.»;
4)
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente
Gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di prova di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per controllare la conformità ai limiti fissati nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l'adeguata applicazione ai prodotti lattiero-caseari del processo di pastorizzazione di cui cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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