Art. 1

Oggetto

In vigore dal 2 lug 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (6) è modificato come segue: (1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), dell'articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, degli articoli 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.»; (2) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5 bis Scambio di informazioni doganali 1.   L'archiviazione e l'accesso automatizzato alle informazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). 2.   L'accesso automatizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 è concesso al livello degli articoli di una dichiarazione doganale conformemente a quanto disposto all'allegato B, titolo I, capo 2, sezione 3, e al capo 3, sezione 1, colonna H1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2). 3.   Ciascun articolo è identificato dalle seguenti informazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: a) il numero di riferimento principale (MRN); e b) la data di accettazione della dichiarazione in dogana. 4.   L'allegato VII del presente regolamento stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati del sistema doganale definito all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 5 ter Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli 1.   La ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 (“dati di immatricolazione dei veicoli”) avviene tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppata ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento, e le versioni aggiornate di detto software. La ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentralizzata. I dati di immatricolazione dei veicoli scambiati attraverso il sistema EUCARIS sono trasmessi in forma cifrata. La versione specifica dell'applicazione software sviluppata dalla parte operativa designata di EUCARIS per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 è distinta dalle altre versioni di detta applicazione software disponibile in EUCARIS. Le ricerche automatizzate avvengono in conformità con i requisiti per la sicurezza dei dati e alle condizioni tecniche dello scambio dei dati di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (*3). I dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare e i tipi di ricerche consentite sono specificati all'allegato VIII del presente regolamento. 2.   L'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli avviene per mezzo della rete di comunicazione dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA) e dei relativi sviluppi ulteriori. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la ricerca automatizzata e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli sia possibile 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio, con l'ausilio della parte operativa designata di EUCARIS, se del caso. Lo scambio di dati automatizzato è ristabilito il più presto possibile. 4.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come punto di contatto nazionale responsabile nello Stato membro per l'elaborazione delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 e un'autorità responsabile dell'elaborazione delle richieste in uscita. La medesima autorità può essere responsabile dell'elaborazione di entrambi gli scambi. Lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 5 quater Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Per consentire a uno Stato membro di identificare un funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni fornite da detto Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, si attuano le seguenti modalità: a) ciascuno Stato membro assegna un'identificazione personale unica dell'utente ad ogni funzionario di collegamento di Eurofisc; b) ciascuno Stato membro gestisce e aggiorna prontamente un elenco dei nomi e delle identificazioni personali uniche dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc e mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco aggiornato; c) ciascuno Stato membro garantisce che le ricerche automatizzate effettuate nelle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, contengano l'identificazione personale unica dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc che accede alle informazioni. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)." (*3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).»;" (3) negli allegati sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato del presente regolamento.
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