Art. 4

Periodo di tolleranza

In vigore dal 26 giu 2019
Periodo di tolleranza L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 17 ottobre 2019 per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege e il 17 luglio 2020 per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.
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