Art. 1

In vigore dal 25 giu 2019
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità Francia 12 unità b) pescherecci con lenze e canne: Spagna 8 unità Francia 2 unità c) pescherecci da traino per la pesca demersale profonda: Stato membro Numero massimo di pescherecci da traino per la pesca demersale profonda attivi in un dato momento Numero annuo di autorizzazioni di pesca trimestrali (3) Tonnellate di specie bersaglio quali definite nell'allegato del protocollo, appendice 2b Spagna 3 10 625 Grecia 2 (in due diversi trimestri) 125
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