Art. 6

Competenza residua

In vigore dal 25 giu 2019
Competenza residua 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato. 2.   Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli . 3.   Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.
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