Art. 1

Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri

In vigore dal 25 giu 2019
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano: a) redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione (*1); b) inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.; (*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf» " 2) all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29 bis.»; 3) all'articolo 32, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema TRACES.»; 4) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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