Art. 6
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
In vigore dal 21 giu 2019
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) di cui all'.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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