Art. 73

Valutazione e relazione

In vigore dal 20 giu 2019
Valutazione e relazione 1.   Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell’EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   La relazione verte in particolare sugli aspetti seguenti: a) il funzionamento della procedura di registrazione dei PEPP conformemente al capo II; b) la portabilità, in particolare i sottoconti a disposizione dei risparmiatori in PEPP e la possibilità per i risparmiatori di continuare a effettuare versamenti sull’ultimo sottoconto aperto, conformemente all’, paragrafi 3 e 4; c) lo sviluppo di partenariati; d) il funzionamento del servizio di trasferimento e l’ammontare delle commissioni e degli oneri; e) il livello di penetrazione del mercato del PEPP e l’impatto del presente regolamento sugli schemi pensionistici in Europa, tra cui la sostituzione dei prodotti esistenti e la diffusione del PEPP di base; f) la procedura di reclamo; g) l’integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP; h) il livello delle commissioni, degli oneri e delle spese sostenute direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP, compresa una valutazione di eventuali carenze del mercato; i) l’osservanza, da parte dei distributori di PEPP, del presente regolamento e della normativa settoriale applicabile; j) l’applicazione delle diverse tecniche di attenuazione del rischio utilizzate dai fornitori di PEPP; k) la fornitura del PEPP nell’ambito della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento; l) l’opportunità di divulgare informazioni sui risultati passati del prodotto ai potenziali risparmiatori in PEPP, tenendo conto delle informazioni per gli scenari di performance che saranno incluse nel PEPP; m) l’adeguatezza o meno della consulenza fornita ai risparmiatori in PEPP, in particolare in merito alle possibili forme di erogazione. La valutazione di cui alla lettera e) del primo comma tiene conto dei motivi della mancata apertura di sottoconti in determinati Stati membri e analizza i progressi e gli sforzi compiuti dai fornitori di PEPP per sviluppare soluzioni tecniche per l’apertura di sottoconti. 3.   La Commissione istituisce con i pertinenti portatori d’interesse un gruppo incaricato di monitorare costantemente l’evoluzione e l’attuazione dei PEPP. Il gruppo comprende almeno l’EIOPA, le autorità competenti, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti. Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolte dall’EIOPA.
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