Art. 38
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:
«2.
2 500 ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;».
Storico versioni
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