Art. 38

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006 Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente: «2. 2 500 ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;».
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