Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che: i) catturano pesce spada del Mediterraneo; o ii) trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada del Mediterraneo; b) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e che catturano pesce spada del Mediterraneo; c) alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada del Mediterraneo che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
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