Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che:
i)
catturano pesce spada del Mediterraneo; o
ii)
trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada del Mediterraneo;
b)
ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e che catturano pesce spada del Mediterraneo;
c)
alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada del Mediterraneo che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1154:oj#art-2